L’analista Mauro Natta torna a esaminare il tema della futura gestione del Casinò di Saint Vincent, alla luce del programma della nuova giunta regionale della Valle d’Aosta.
di Mauro Natta
Come tutti o quasi, abbiamo potuto leggere che il programma della nuova Giunta regionale in primis e al Consiglio dopo per l’approvazione, prevede la definizione del futuro gestionale della casa da gioco di Saint Vincent e dell’annesso complesso alberghiero del Grand Hotel Billia.
Chiaramente esistono argomenti di natura politica e consequenziali alla scelta operata, se gestione pubblica o in concessione al privato; ritengo, anche dalla mia esperienza in tutte e due le situazioni possano richiedere esigenze identiche per il concedente.
Non si potrà negare che il controllo della regolarità del gioco e degli incassi è un compito che la Regione non può omettere sia per la natura delle entrate che dalla gestione ne derivano sia per la obbligatorietà di conoscere la regolarità dell’importo sul quale si calcola la tassa di concessione. Questa non si può negare che contenga una differenza dovuta all’utile di gestione a seconda dell’azionista.
Non si può non approvare il regolamento che fissa, per l’introduzione di nuovi giochi, la preventiva autorizzazione del concedente. Così come non potrebbe mancare l’indicazione temporale per la revisione delle norme fissate relative alla concessione.
Trovo più che normale una norma mirata alla concessione di attività non di gioco che possono o meno essere demandate a terzi.
La definizione dei proventi di gestione che contribuiscono a formare l’imponibile sul quale conteggiare il quantum percentuale da versare all’amministrazione del concedente e le scadenze relative si può ritenere che possa essere affrontata, forse in linea di massima, in via preventiva.
In tema di controllori comunali al casinò, nel caso di specie si trattava di Campione d’Italia, a seguito della diminuzione del personale a carico del Comune, mi pare di rammentare che il Consiglio di Stato, avvalorando una precedente sentenza del tribunale amministrativo, aveva espresso un parere tendente ad affermare, almeno questa era la mia interpretazione, che i controllori non servivano e il loro lavoro seguiva la stessa sorte. Al momento non mi è dato conoscere se, come a Sanremo, Venezia e Saint Vincent, l’ente concedente provvede al controllo sulla regolarità del gioco e degli incassi.
Relativamente al compito da demandare al Corpo controllori regionali non vorrei, per il momento, dilungarmi ed annoiare con un argomento che molti avranno avuto la pazienza di leggere e che molte volte ho trattato per quanto alla mia convinzione sul rendimento e sul risultato che la procedura seguita, senza pretendere che sia l’unica pur considerando che è la sola a mia completa conoscenza.
Uno stupore mi assale ogni volta che ricordo il fatto precedentemente narrato, in quanto se è pur vero che non sono un esperto in campo giuridico, per quel poco che conosco in tema di case da gioco mi spinge a credere che la definizione di cui alla legge n.488 del 1986, sempre che non la si possa intendere esclusivamente per Sanremo e Venezia, sia sufficiente a supportare la mia idea.
Ammesso e non concesso che la interpretazione limitativa sia corretta, ma non lo credo, come posso intendere il posizionamento delle entrate in discorso tra le “entrate tributarie” come si riscontra dal bilancio?
E come devo interpretare la norma contenuta nel Disciplinare che “all’atto del versamento (all’amministrazione regionale Ndr) dette entrate assumono carattere di entrate di diritto pubblico”?
Sicuramente, e non penso soltanto per me, rimane difficile interpretare una situazione come quella descritta per Campione d’Italia.
Al tempo stesso mi pare legittimo pensare che non possa essere demandato al gestore pubblico il controllo di cui trattasi ma è e rimane obbligo del concedente in qualunque tipologia gestionale.
Il Disciplinare riporta: Casino spa garantirà…
Sicuramente quello che appare o potrebbe apparire semplicemente un errore potrebbe indurre a pensare qualcosa di ben più grave e serio: il controllato ed il controllore sono gli stessi soggetti. Il grave lo posso trovare nella definizione della Legge n. 488 del 1986 assegna alle entrate che derivano all’ente pubblico dalla gestione della casa da gioco: tributarie da iscrivere in bilancio al titolo primo delle entrate.
Foto di Sophia Kunkel su Unsplash






