Ministero revoca autorizzazione corse negli ippodromi, ad allevatrice che patteggia la pena per gravi reati: Tribunale impone nuovo procedimento.
Gravi maltrattamenti sugli equidi di proprietà, uccisione di cavalli, esenti dalla macellazione, commercio di sostanze pericolose e falsità ideologica. Questi i gravi reati alla base di un decreto del Masaf che revocava alla titolare di un allevamento di cavalli sportivi l’autorizzazione alle corse negli ippodromi.
A quello stesso atto la donna si è opposta presentando ricorso al Tar del Lazio. Il procedimento penale a suo carico, svoltosi a Perugia, in Umbria, si è concluso con un patteggiamento. Tuttavia, nel metodo della procedura condotta dal Ministero che ha emesso quel decreto, il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso.
L’accoglimento non ha prodotto un annullamento immediato e pieno, come l’allevatrice di cavalli aveva richiesto, ma è stato modulato per perseguire obiettivi specifici di ripristino della legalità procedurale, tenendo conto contemporaneamente della gravità dei fatti accertati. Di fatto il Tar ha disposto la riedizione del procedimento, rilevando che quello svolto fosse viziato da violazione del giusto procedimento; mancanza di avviso di avvio del procedimento e preavviso di rigetto (contraddittorio); difetto di motivazione e proporzionalità. Non era stata offerta alcuna ragione specifica per preferire la revoca definitiva (misura più grave) rispetto a una sospensione a tempo determinato.
Il fine dell’accoglimento è, quindi, imporre al Masaf l’obbligo di esercitare nuovamente l’azione disciplinare, ma questa volta nel contraddittorio con l’interessata. Nel nuovo procedimento, l’Autorità dovrà apprezzare la gravità delle condotte e la personalità della ricorrente al fine di applicare una misura adeguata e proporzionale.
L’atto impugnato (il decreto di revoca) è annullato, ma con decorrenza differita al 1° marzo 2026. Questo differimento – è specificato in sentenza – è stato adottato per ragioni di tutela degli interessi pubblici, che sono intimamente connessi alla rilevanza dei comportamenti ascritti alla ricorrente, quali il benessere degli animali e la sicurezza del commercio di prodotti alimentari. Il differimento serve a prevenire situazioni di incertezza e a consentire all’Amministrazione un tempo congruo per riavviare il procedimento.
La ricorrente dunque ha ottenuto la vittoria sulla forma (il procedimento deve essere rifatto), ma non ha ottenuto la piena vittoria sulla sostanza (il ripristino immediato dell’autorizzazione), in quanto la revoca rimane efficace fino a marzo 2026, lasciando al Masaf il tempo e l’obbligo di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio.






