Il Tar del Lazio respinge ‘istanza di sospensione del provvedimento con cui Adm a inserito un operatore nell’elenco degli operatori di gioco online inibiti.
“L’istanza ex art. 56 Cpa (che recita testualmente che ‘Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie’ Ndr) si presenta come carente dei requisiti di estrema gravità, urgenza ed irreparabilità che l’art. 56 Cpa richiede (con riguardo al solo torno di tempo che separa dalla trattazione collegiale) ai fini della positiva delibazione delle istanze ivi regolamentate”. Questa la motivazione che ha portato il Tar del Lazio, con un decreto, a respingere l’istanza con cui un operatore di gioco online chiedeva di sospendere l’efficacia del provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’ha inserito nell’elenco dei siti inibiti e dunque oscurati in Italia.
Nel decreto si sottolinea inoltre che “il ricorso di cui trattasi non è stato corredato di Istanza di Fissazione dell’udienza di merito (c.d. Ifu). Allo stesso difatti è stata allegata una domanda di fissazione ‘dell’udienza camerale per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 55 Cpa” e, dunque, domanda del tutto diversa da quella che l’art. 55 Cpa richiede e pone quale condizione di procedibilità dell’istanza cautelare azionata”.
Per effetto di quanto detto “la trattazione collegiale dell’istanza ex art.55 Cpa parimenti azionata può fissarsi – nel rispetto del termine a difesa – la camera di consiglio del 03.12.2025 con l’avvertenza che detta trattazione potrà avere effettivo svolgimento solo ove venga tempestivamente depositata regolare Ifu”.
Foto di Thomas Lefebvre su Unsplash






