Il Tar del Lazio respinge il ricorso che era stato presentato dall’Ippodromo di Modena contro l’allora Mipaaf in merito alle sovvenzioni per il 2022.
In merito agli atti con cui l’allora Mipaaf (oggi Masaf) determinava le sovvenzioni agli ippodromi per il 2022, l’ippodromo di Modena nel ricorso in cui chiedeva di annullarli “non ha dimostrato evidenti e macroscopiche irragionevolezze ed erroneità nel criterio adottato dal Ministero, né la presunta violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999 e del Decreto Ministeriale n. 4701/2020, nonché dei principi espressi dal Consiglio di Stato nel Parere n. 3951/2014 e dal Decreto Ministeriale 6 maggio 2020 n. 4701”.
Invero “la scelta del Ministero di utilizzare, per la quantificazione delle sovvenzioni, un valore medio riferito alle giornate di corsa organizzate su base annuale risulta, quantomeno, scelta discrezionale non inopinata di declinazione del principio normativo di corrispondenza fra capacità organizzativa e servizi resi dai singoli ippodromi sovvenzionati, da un lato, e contributo erogato, dall’altro, la quale scelta poi è stata già reputata coerente, ragionevole e logicamente rispondente a quanto prestabilito dalle superiori fonti normative dalle sentenze nn. 13838/2024 e 23354/2024 di questo Tribunale, dalle cui deduzioni e conclusioni non si vede ragione di discostarsi”.
Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha respinto con sentenza il ricorso delle Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli Srl e con il quale si chiedeva appunto l’annullamento della “proposta di accordo sostitutivo «disciplinante i rapporti tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Società di corse Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli Srl, trasmessa con comunicazione Mipaaf – PQAI 08 prot. uscita n. 0207492 del 9 maggio 2022 e relativi allegati e atti presupposti e conseguenziali”.
Nel ricorso, la società modenese sottolineava che il settore ippico è “dipendente fortemente da sovvenzioni pubbliche (da ritenersi contributi erogati per un servizio di rilevanza pubblicistica secondo il parere del Consiglio di Stato n. 3951/2014)” e che “risultava da ultimo mal regolato e non allineato a servizi e costi effettivi, anche per l’uso di dati del triennio 2017-2019, che non tengono conto degli effetti della pandemia Covid-19 o delle realtà operative attuali”.
I giudici amministrativi hanno però ribadito che “il criterio utilizzato dal Ministero risulta capace di valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate -lungo un orizzonte temporale annuale- garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l’adeguamento e il mantenimento delle strutture esistenti; al fine del conseguimento degli obiettivi esposti risulta, infatti, preposta la scelta di un valore medio misurato su un orizzonte di tempo ampio abbastanza da assorbire le fluttuazioni casuali che potrebbero verificarsi, laddove invece valori parametrati sulle singole giornate di corsa rischierebbero di creare effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse Società di corse” e che da questo punto di vista “le sovvenzioni tendono a rispecchiare l’effettività del servizio reso e dei costi sostenuti dalle società di corse, che risultano tanto meglio verificabili proprio in virtù della predeterminazione ministeriale del numero di giornate di corsa”.
Foto di Lucia Macedo su Unsplash
								
															






