Futura gestione Casinò St. Vincent, la tecnica a supporto della politica

L’analista di gaming Mauro Natta evidenzia alcuni aspetti tecnici utili alla definizione della futura gestione del Casinò di Saint Vincent.

 

di Mauro Natta

Il futuro gestionale della casa da gioco di Saint Vincent e dell’annesso complesso alberghiero, per quanto possibile ipotizzare, si svolge nella scelta tra le due soluzioni che gli studi preventivi hanno fornito ai decisori: la giunta regionale e il consiglio al quale ne è demandata l’approvazione.

La valutazione dei pro e dei contro relativi alle due opzioni, si può logicamente credere, verrà presentata e illustrata nella proposta della scelta in discorso, in sede di commento motivato del risultato.

Chiaramente le posizioni politiche a conforto di una o dell’altra opzione non devono riguardare chi scrive; infatti intendo dedicarmi ad alcune questioni tecniche che mi pare possano riguardare la questione.

Il punto di partenza è il contenuto del disciplinare che credo in vigore al momento e che trovo interessanti, a partire dalla differenza cui ho già fatto cenno anche se in forma sintetica e che intendo doverosamente ampliare.

Affidamento di attività a terzi, cambio assegni, quota dei proventi spettanti al concedente e controlli.

Certamente le attività di gioco devono essere esercitate direttamente dal concessionario e questi non può delegarle a terzi. L’introduzione a titolo sperimentale di giochi nuovi, previa autorizzazione del concedente e per un tempo limitato deve essere esercitato dal concessionario.
Ogni attività accessoria non collegata direttamente all’attività produttiva può essere affidata a terzi previa autorizzazione del concedente, ad esclusione del cambio assegni.

L’attività del cambio assegni se esercitata dal concessionario privato non comporta la partecipazione alle eventuali perdite da parte del concedente. Se esercitata dal concessionario pubblico, le eventuali perdite derivanti da concessioni di credito non al di fuori dello speciale regolamento troveranno rappresentazione contabile nell’accantonamento al fondo svalutazione crediti. Se derivanti da concessioni di credito non autorizzate dal regolamento saranno addebitate a chi ha procurato il danno.

È noto che nel caso di gestione pubblica il risultato attivo di bilancio rimane a disposizione dell’azionista (il concedente) in aggiunta al quantum, conteggiato in stabilito nel contratto.

Se la gestione, invece, è affidata al privato in quantum che lo stesso versa al concedente sarà maggiore perché il risultato di bilancio è a proprio beneficio.

Mi permetto di aggiungere che la gestione affidata al privato dovrebbe concedere un lasso di tempo, a datare dall’inizio, per la revisione della percentuale da versare al concedente quale tassa di concessione.

Per quanto ai “controlli” e in particolare a quello sulla regolarità dal gioco e degli incassi esercitato dal corpo controllori regionali, nella forma a posteriori inserisco, oltre a quanto già regolarmente avviene, il conteggio delle mance tavolo per tavolo e la creazione di un programma specifico con l’immissione dei dati che si ricavano dal rilevamento del risultato del tavolo e le note riferite all’intensità e alla durata della partita da immettere nel regolamento del citato corpo controllori.

Sicuramente, e ne sono più che certo, la complessità della situazione, la tempistica ed altre problematiche non permetteranno una discussione breve né tanto meno semplice e scorrevole stante la evidente differenza delle due opzioni in campo.

Mi pare altrettanto innegabile che la macchinosità dell’argomento si presenta, sia per le questioni tecniche che potrebbero essere affrontate e quelle politiche che non mancheranno, quale un interesse di non poco conto.

Una problematica che comporta risvolti di importanza non indifferente quali, tra l’altro per accennarne uno, il fattore occupazionale, il tempo di realizzazione assume un particolare rilevanza.