Tar: ‘No effetto espulsivo a Reggio Emilia, delocalizzazione possibile’

Il Tar di Parma respinge il ricorso presentato da un operatore, ritenendo che il piano urbano di Reggio Emilia non porti a un effetto espulsivo in materia di gioco.

 

“Lo strumento urbanistico generale (Pug e Regolamento edilizio) – del Comune di Reggio Emilia Ndr – individua il titolo autorizzativo convenzionato, consentendo di strutturare e regolare il rapporto tra Amministrazione e privato con una più articolata relazione giuridica tra le parti, in ragione della peculiarità (sancita dalla legge) dell’attività svolta e del relativo carico urbanistico, nonché dell’impatto sociale normativamente regolamentato; la sussistenza di un significativo carico urbanistico è d’altronde insita nella tipologia di attività svolta”.

Questa una delle motivazioni che ha portato il Tar di Parma a respingere con sentenza il ricorso che era stato presentato da un operatore di bingo per chiedere l’annullamento degli atti con cui a Reggio Emilia è stato adottato il Piano urbanistico generale e la conseguente mappatura dei luoghi sensibili rispetto alle attività di gioco.

I giudici osservano che il ricorrente “che la mappatura non è stata aggiornata e ciò dimostrerebbe che lo strumento non è ‘flessibile’ come delineato dal Comune, tuttavia, omettendo di circostanziare in base a quali dati incontrovertibili vi sarebbe la necessità di aggiornamento, come ad esempio l’indicazione del mutamento di alcuni di questi siti: la condivisibile maggiore agilità deliberativa dello strumento non è, oltretutto, astrattamente contraddetta dal mancato aggiornamento, non essendone stata evidenziata alcuna periodicità cogente né alcuna concreta ragione di fatto e nemmeno una istanza in tal senso”.

I giudici accolgono dunque le tesi del Comune, secondo cui “l’assenza dell’effetto espulsivo da parte del Pug adottato e poi approvato è stata accertata con la ‘verificazione’ (doc. 20) disposta nel corso del giudizio Rg n. 197/2018 (alla quale fa cenno la stessa ricorrente), giudizio conclusosi poi con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, n. 238/2023, che ha rigettato il ricorso; in particolare, è stato accertato con la verificazione effettuata sul Comune di Reggio Emilia che ‘La delocalizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città, nelle quantità prima ricordate: 296,8 ha, pari a circa il 6,4% del Territorio urbanizzato’, palesando ciò la sussistenza della possibilità per la società ricorrente e per gli altri operatori del settore di proseguire la propria attività in siti idonei e nel rispetto della normativa vigente”.

 

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