Raccolta scommesse senza concessione né licenza, Internet caffè cancellato dall’elenco Ries

Impugnato al Tar, il provvedimento era stato dichiarato illegittimo: Consiglio di Stato ribalta la sentenza di primo grado e dà ragione all’Adm.

 

Titolare della licenza (di cui all’art. 86 T.U.L.P.S.) per l’installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110 comma 6 lett. A) del Regio Decreto n. 773/1931, un internet caffè di Colle Val d’Elsa, in provincia di Siena, era inserito nell’elenco “Ries” di cui alla legge n. 220/2010 (art. 1 comma 82).

Tuttavia, nel 2023, a seguito di un controllo, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è risultato che nei locali della società in questione veniva svolta attività di raccolta di scommesse per conto della Stanleybet Malta Ltd. senza avere aderito al regime previsto dall’art. 1 comma 643 della legge n. 190/2014 e senza la concessione dell’Adm e la licenza della Questura. Quindi, ritenendo essere venuti meno i requisiti previsti, cancellava l’internet caffè dall’elenco pubblico degli operatori comparto apparecchi ed intrattenimento.

Impugnato il provvedimento davanti al Tar per il Lazio, sede di Roma, il titolare dell’esercizio commerciale ne aveva ottenuto l’annullamento. A quel punto però Adm si è rivolto al Tar, lamentando l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto legittimo il contestato provvedimento di cancellazione dall’elenco Ries per carenza della licenza di polizia. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co. 6 lett. a), T.U.L.P.S., in forza della licenza prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S., riguarderebbe solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia per l’esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l’esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88.

La finalità per cui sarebbe imposta questa ultima licenza sarebbe quella di impedire l’utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l’uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intrinseca pericolosità sociale.

“L’interpretazione fornita dal Tar – argomenta il CdS – svuoterebbe il contenuto dell’art. 11 del decreto direttoriale n. 31867/2011 che avrebbe correlato la cancellazione dall’elenco all’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti. L’avvenuta cancellazione sarebbe rispettosa dell’art. 1 comma 533 della legge n. 266/2005 (modificato dall’art. 1 comma 82 legge n. 220/2010) nonché degli artt. 4, 5, 8 e 11 del Decreto Direttoriale AAMS prot. n. 2011/31857.

I giudici concludono che “Come autorevolmente insegnato, «l’attività di gioco d’azzardo e di raccolta di scommesse è sottoposta al regime del c.d. “doppio binario”, comportante la necessità per chi opera in tale settore di ottenere sia la concessione amministrativa, rilasciata dall’Agenzia, sia l’autorizzazione di polizia, rilasciata dal questore territorialmente competente sul presupposto della titolarità del titolo concessorio, in carenza delle quali sussiste esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse ai sensi dell’art. 4 della l. n. 401 del 1989.» (Cons. Stato, sez. VII, n. 1498/2024)”.

“In questo senso, la decisione di primo grado appellata, consentirebbe al bookmaker, anche se privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da rete fisica e delle necessarie licenze di Pubblica Sicurezza, di continuare ad operare”. Ragione per cui è dunque confermata la cancellazione adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti dell’internet caffè.