Accertamento imposta unica per annualità 2008, controversia Stanleybet Malta-Adm al Palazzaccio. Per l’operatore estero obbligo di compartecipare al pagamento, ma conto più leggero: Cassazione stralcia le sanzioni.
È relativo all’anno di imposta 2008 l’avviso di accertamento emesso da Adm nei confronti di Stanleybet, per la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute per la raccolta delle scommesse al di fuori del sistema concesorio.
La società, considerata coobbligata solidale di un Centro di trasmissione dati (Ctd) italiano, ha impostato il ricorso contro le pretese economiche dell’Agenzia dogane e monopoli, sulla base di sette motivi che vanno da violazioni del Tfue, a quelle dei principi costituzionali, nonché vizi procedurali. La Suprema Corte ha accolto esclusivamente il motivo relativo alle sanzioni. In questo senso Stanley lamentava che la Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva precedentemente rigettato l’appello proposto dallo stesso operatore, avesse ritenuto non applicabile l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva alle sanzioni irrogate. La Corte ha ritenuto fondato esclusivamente questo motivo, stralciando dalle somme dovute l’importo di natura sanzionatoria.
I principi legali fondamentali che regolano la tassazione delle scommesse raccolte in Italia da operatori privi di concessione italiana sono radicati nel diritto nazionale, interpretati dalla Corte Costituzionale e verificati alla luce del diritto dell’Unione Europea. Questi principi stabiliscono la soggettività passiva dell’imposta, la sua base territoriale e la conformità costituzionale ed unionale del regime tributario, in particolare per quanto riguarda l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L’imposta unica peratanto si applica anche alle scommesse raccolte senza concessione italiana, stabilendo una solidarietà tributaria tra il bookmaker estero e il centro di raccolta locale, purché siano rispettati i criteri costituzionali legati alla capacità contributiva e la non discriminazione.
Entrambi i soggetti sono considerati coobbligati solidali paritetici al versamento del tributo. Non sussiste discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri poiché la normativa nazionale non prevede un regime fiscale diverso in base al luogo di stabilimento della società. L’operatore estero esercita l’attività di gestione delle scommesse “allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali”.
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