Autoesclusione dal gioco online, Adm: ‘Dal 13 novembre messaggi di protocollo e comunicazione’

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce ai concessionari di gioco online ulteriori chiarimenti in merito tra l’altro alla possibilità di autoesclusione da parte dei giocatori.

 

Si avvicina l’entrata in vigore delle nuove concessioni di gioco online e le società aggiudicatarie rivolgono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli “specifiche richieste di chiarimenti sull’applicazione delle Regole amministrative, tecniche e sulle relative Linee guida, nonché sui protocolli di comunicazione“.
Proprio queste richieste sono state oggetto di un recente incontro tra Adm e operatori, e prendono ora la “forma” di “ulteriori chiarimenti” scritti che l’Agenzia, tramite il dirigente Antonio Giuliani, invia alle società aggiudicatarie delle nuove concessioni.
In particolare, durante l’ultimo incontro Adm “ha fornito le necessarie indicazioni, fra l’altro, in merito alla necessità di sviluppare specifici messaggi di protocollo di comunicazione per rendere effettiva, fin dal 13 novembre, la possibilità di autoesclusione secondo quanto previsto dalla nuova Convenzione di concessione”.

Sull’argomento, ricorda Adm, già il 6 ottobre è stata pubblicata la bozza del nuovo protocollo di comunicazione per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, Pacg versione 3.0, con l’invito ad utilizzare, fin dall’inizio del periodo transitorio che decorrerà dal 13 novembre “i messaggi 6.16, 6.17 e 6.18 necessari per la gestione delle nuove autoesclusioni”.
In questo contesto, “in un’ottica prudenziale e di massima protezione per le esigenze di tutela della salute”, si ritiene di “mantenere vigente la sola modalità di autoesclusione generale, rinviando al 31 gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle nuove modalità di autoesclusione ‘parziali’. I messaggi di protocollo rimarranno disponibili in ambiente di test per lo sviluppo da parte di codeste società”.
Pertanto, “in ambiente di produzione, nella nuova versione del protocollo di comunicazione Pacg dal 13 novembre 2025 e fino al 31 gennaio 2026 compreso, rimarranno abilitati i messaggi 4.24 ‘gestione autoesclusione trasversale’, 4.29 ‘Interrogazione soggetto autoescluso’ e 4.36 ‘Elenco conti di gioco autoesclusi 2’”.

Giuliani ricorda e rappresenta che “l’articolo 20 della nuova convenzione di concessione prevede espressamente la ‘presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore’, pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2026 dovrà essere consentita, come da messaggi di protocollo, anche l’autoesclusione per periodi diversi rispetto a quelli finora previsti (30, 60 o 90 giorni) con possibilità di autoesclusione da 7 giorni fino a 270 giorni, oppure a tempo indeterminato“.
In considerazione di questa novità “sarà opportuno informare il giocatore anche di questa deroga al contratto di conto di gioco, di particolare rilevanza e, quindi, necessitante di specifica accettazione”.

L’INFORMATIVA AI TITOLARI DEL GIOCO DI GIOCO – Ecco poi l’informativa da fornire ai titolari del conto di gioco: il messaggio dovrà recare “informazione sul termine della concessione e sul passaggio alla nuova a partire dal 13 novembre; accettazione del passaggio del conto di gioco alla nuova concessione; accettazione del nuovo contratto di conto di gioco; individuazione delle nuove autolimitazioni in termini di spesa, tempo e deposito, con accettazione espressa che ‘tali limitazioni non saranno effettive, fino alla data di entrata in vigore delle nuove Regole tecniche, che sarà comunicata con successivo messaggio. In tale periodo, pertanto, rimane valido il limite di deposito già definito’; comunicazione con accettazione espressa che il nuovo contratto di conto di gioco all’articolo 15, prevede nuove forme di autoesclusione, ma che, fino al 31 gennaio 2026, sarà provvisoriamente possibile escludersi solo a tempo determinato (30, 60 o 90 giorni) o a tempo indeterminato (con possibilità di revoca dopo sei mesi) secondo le disposizioni attualmente in vigore; accettazione espressa dei punti da 2 a 5”.
Adm, come prevede del resto la convenzione di concessione, “con proprio provvedimento definirà ‘termini e modalità per l’esercizio dell’autoesclusione, nonché i casi, le modalità e le condizioni con cui può essere disposta l’eteroesclusione, anche in via definitiva’”.

L’APERTURA DEI CONTI DI GIOCO – La comunicazione ai concessionari si sofferma anche sull’obbligo di apertura dei conti di gioco previa acquisizione del documento di identità, sottolineando che “il sistema prevede l’obbligo per il concessionario di comunicare, utilizzando l’apposito messaggio di protocollo, l’avvenuta acquisizione del documento di identità. Tale messaggio consente l’apertura del conto di gioco, previa verifica presso i sistemi dell’Anagrafe tributaria da parte di Sogei e rimanendo in capo a codeste società la corretta applicazione dell’obbligo di adeguata verifica prevista dal decreto legislativo n. 231/2007”, conclude la nota di Adm.