La pronuncia dopo la trattazione in aula della materia nella giornata di giovedì: l’istanza cautelare non può essere duplicata in diverso processo.
Nessuno stop al bando di gioco online chiesto da due concessionari sulla scorta anche delle perplessità esperte da chi, nonostante ritenesse eccessivi i corti, ha decido di partecipare.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato dopo la discussione di giovedì in aula.
Come argomentato dal collegio di difesa, i costi per le concessioni e la fideiussione, sono ritenuti escludenti. Tuttavia il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva cautelare avanzata nel ricorso contro Adm argomentando che “il sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione è oggetto di impugnazione, da parte delle appellanti, dinanzi al Tar e in tale giudizio di primo grado è stata presentata un’istanza cautelare, che non può essere duplicata in questo diverso processo, rispetto a cui non presenta carattere di strumentalità”
“Si osserva inoltre – si legge – che la imminente cessazione della proroga a favore dei concessionari uscenti, che non hanno partecipato alla gara, deriva dal provvedimento n. 505631 del 25 luglio 2025, che non è oggetto di questo giudizio”.
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni ulteriore valutazione alla decisione di merito, inclusa la possibilità di concedere eventuali ulteriori termini a difesa.