Vincite e mance, il circolo virtuoso del trattamento fiscale univoco

L’analista di gaming Mauro Natta torna sull’opportunità di un identico trattamento fiscale per le vincite e le mance.

 

di Mauro Natta

Ho letto notizie sul Meeting di Assoparchi e, in particolare “Il ministro del turismo ha sottolineato come da tendenza alla destagionalizzazione con aperture prolungate ed un significativo aumento degli ingressi…”

Ed ancora: “… Un settore in grado di coniugare creatività tecnologica e attenzione all’ambiente sempre più centrale nell’economia turistica italiana…”

Allo stesso tempo ricordo la saggia iniziativa volta a tassare, nel comparto alberghiero e della ristorazione, le mance percepite dal personale con una aliquota del 5%. Ma l’effetto cercato è quello di agevolare il turismo industria che, nel Paese, rappresenta una rilevante quota del Pil.

A seguito di questa brevissima premessa mi permetto ricordare che anche l’industria del gioco, in specie i casinò italiani, rilevano in campo turistico e per quanto attiene le entrate tributarie (L. n. 488/86) degli Enti pubblici titolari delle autorizzazioni a datare dal 1927.

Per non dilungarmi eccessivamente ricordo le normative che ho consultato dopo aver letto le relazioni di valenti professionisti sul tema. Due soltanto le riporto, rappresentano la partenza e la fine del ragionamento che dovrebbe concludersi con la detassazione delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco e la contribuzione pensionistica degli stessi che passa dal datore di lavoro alla forma individuale e integrativa. Detta soluzione porterebbe, da una diminuzione dei costi della gestione, una più importante entrata dalla gestione nelle citate entrate.

Documentazione esaminata:
– Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza nn.1775 e 1776 del 18 maggio 1976;
– Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.672 del 9 marzo 1954;
– Dpr 597/73, artt. 46, 47 e 48;
– Tuiidd n.917/1986, artt. 46, 47 e 48;
– Tribunale di Venezia, Sentenza in data 19 febbraio 1975;
– Dpr n.1420/1971, art,4, 2°comma;
– L. n.153 del 30 aprile 1969, n.30, art.35 lett. e);
– L. n.381 dell’11/12/1990, artt. 1 e 3;
– Dlgs n.314/1997 (armonizzazione);
– Dl n.318/1986, convertito in legge con L. n.488/1986;
– L. n.30 del 28 febbraio 1997, art.10 ter (Finanziaria) per la conversione in legge della L. n.669 del 31 dicembre 1996, n,669;
– Legge Europea 2015.

La mancia è una parte della vincita. La sentenza n. 1776 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia al croupier, recita: “ Il sistema mancia è retto da un uso normativo – si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 – tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore …”
La Legge europea 2015. Art.7 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’unione europea 22 ottobre 2014 …).
L’articolo citato prevedeva e stabilisce che le vincite al gioco corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
La precedente normativa italiana prevedeva, al comma 1 dell’art.69 del Tuir (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) che le vincite in discorso costituivano reddito ed erano considerati quali redditi diversi (art.67, comma 1, lettera d).
Concludendo non pare logico trattare in modo differente la parte principale della vincita ottenuta dal giocatore e quella minore della quale beneficia il croupier.
In buona sostanza c’è da ritenere che si può affermare che, così operando, si avvia un percorso virtuoso che, evitando una partita di giro per il fattore occupazionale diretto e dell’indotto, consente il raggiungimento dell’obiettivo dell’ente pubblico titolare di una casa da gioco di cui ai decreti istitutivi delle stesse.
Chi scrive è un ex impiegato di casa da gioco residente in Valle d’Aosta, in pensione da 2001. Quanto precede mi ha sempre interessato e ora mi pare risolvibile senza alcun danno per le parti in causa e, bene inteso, in qualunque tipologia gestionale si versi, società a capitale pubblico o privato.