Azienda e sindacati trovano e siglano l’accordo sulla procedura di licenziamento collettivo avviata: i dettagli.
Dopo una breve trattativa, è stato trovato e siglato l’accordo tra azienda e sindacati in merito alla procedura di licenziamento collettivo avviata al Casinò di Saint Vincent e che interessa sia l’unità produttiva giochi che quella alberghiera. In particolare, le parti hanno convenuto di “contenere la riduzione di personale a n° 30 unità con cessazioni del rapporto di lavoro non prima del 31 dicembre 2025 da considerarsi quale ultimo giorno del rapporto di lavoro” e, derogando al “criterio di scelta legale”, l’unico valido sarà questo: “adesione volontaria dei lavoratori all’esodo“.
Come si legge inoltre nel verbale di accordo, “la Società si impegna a riconoscere ai lavoratori che aderiscono all’esodo volontario con risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi di legge previsti: il pagamento, quale integrazione al trattamento di fine rapporto, di una somma calcolata tenendo conto dell’anzianità e del livello dei lavoratori rappresentati unicamente ai fini dell’incentivazione all’esodo, del valore economico corrispondente al preavviso per la lavoratrice o il lavoratore dai contratti collettivi di riferimento al momento dell’assunzione, fatte salve condizioni di miglior favore derivanti da successivi regolamenti aziendali o contratti collettivi; il pagamento di una somma di euro 5.000,00 lorde quale risarcimento delle rinunce ad azioni legali contenute nell’accordo di uscita” e anche “il pagamento del Premio di risultato previsto dall’art. 49 del vigente Ccal per i dipendenti della Casa da Gioco di Saint-Vincent (nei tempi in cui lo stesso è previsto e per i mesi in cui il dipendente è in forza) e del punto C) dell’Accordo Quadro Integrativo del 30/12/2024 per i dipendenti dell’Unità Produttiva Servizi Alberghieri (nei tempi in cui lo stesso è previsto e per i mesi in cui il dipendente è in forza)”.
Il Premio di risultato, il pagamento del Tfr e delle altre spettanze “avverrà non oltre 90 giorni dalla data di effettiva avvenuta cessazione del rapporto”.