La commissione Giustizia del Senato esamina il disegno di legge sulle Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento e si parla anche di gioco, chiamato a finanziare le misure.
La commissione Giustizia del Senato è impegnata dell’esame, in sede redigente, del disegno di legge che reca come prima firma quella della deputata del Pd Cristina Tajani e recante “Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento”. In questo contesto, c’è modo di soffermarsi anche sul gioco, come evidenzia la relatrice del Ddl, la leghista Erika Stefani: “Il Capo II (articoli 4-9) – spiega in commissione – è rubricato ‘Servizi di consulenza sul debito’. L’articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei princìpi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L’assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall’utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d’azzardo”.
IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE – Ovviamente anche il disegno di legge fa riferimento al settore, e in diversi punti. Come riporta infatti la senatrice Stefani, l’articolo 4 prevede che “la copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita attraverso l’utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d’azzardo”.
Non solo: è da tenere d’occhio l’articolo 13, relativo alla copertura finanziaria delle disposizioni, visto che esso stabilisce che “a decorrere dall’anno 2026:
a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate;
b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle
somme giocate;
c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura dell’8,25 per cento;
d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, è fissato al 12,25 per cento;
e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del citato direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è fissato al 12,25 per cento.
foto tratta dalla pagina Facebook di Erika Stefani