Il tema dei controlli e della sicurezza nei casinò sotto la lente dell’analista di gaming Mauro Natta.
di Mauro Natta
Leggo che la Fiamma tricolore di Como torna a sollecitare il prefetto di Como sul tema dei controlli e della sicurezza al Casinò di Campione d’Italia.
“Noi della Fiamma tricolore torniamo a chiedere con forza il ripristino del servizio di controllo comunale, previsto per legge e attivo in tutti i casinò italiani”.
Di questa problematica intendo occuparmi perché sono convinto della necessità irrinunciabile là dove trattasi di entrate di diritto pubblico e che una disposizione individua come entrate di natura tributaria.
Ecco la motivazione del mio personale convincimento: scrivevo, qualche tempo or sono, e lo confermo che “sicuramente non sono in possesso delle indispensabili nozioni in diritto amministrativo tali da consentirmi di commentare professionalmente la sentenza del Consiglio di Stato”. Si trattava dell’esubero di personale al Comune di Campione d’Italia dopo il dissesto; la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio del 2019, sullo stesso argomento. si era già espressa.
Una osservazione su quanto si legge a pagina 10, punto 8.4, in tema di servizio speciale di controllo che recita: “in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e……” me la concedo per la rilevanza che la materia concorre a determinare le mie personali convinzioni in tema di controllo.
Per quanto ritengo mi possa permettere di osservare, senza nulla pretendere nel modo più assoluto, vorrei ricordare l’articolo 19, Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia, che mi permetto di credere, relativamente alla natura giuridica, possa essere estesa a tutti i casinò italiani autorizzati. Il citato articolo è parte del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318; convertito il L. 09 agosto 1986 n. 488, riporta “Le entrate derivanti ai comuni… sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare al bilancio al titolo I, entrate tributarie…”
Mi è possibile osare, dalla esperienza di tantissimi anni come dipendente di casa da gioco, che il controllore del concedente ha, solitamente, il compito di controllare la regolarità del gioco e degli incassi. Il che dovrebbe comportare, conseguentemente, che nei giochi da tavolo sia di contropartita, di circolo o misti, non si può aprire o chiudere un tavolo senza la presenza del controllore. Procedura verificabile nelle altre case da gioco del Paese.
Occorre anche considerare quello concomitante che i controllori effettuano durante lo svolgimento del gioco nella sala. E non è tutto!
D’altra parte, in qualunque tipologia di concessione ci si trovi, pubblica o privata, la tassa di concessione non potrà essere rappresentata che in una percentuale su determinate entrate; ebbene il controllo di come si formino dette entrate non ritengo si possa ritenere di poco momento e/o generico.
Desidero, in chiusura, segnalare un sito Controllori comunali casinò di Sanremo, ove si può notare con ogni particolare, e ogni specificità collegata e collegabile – nel senso che il casinò di Campione non lo conosco dal descritto punto di vista – nel quale è possibile verificare tutte quelle attenzioni che sono applicate al compito del controllo al quale l’ente pubblico non potrebbe, a mio avviso, sottrarsi.
Sicuramente, a mio avviso, l’esempio citato opportunamente integrato potrebbe concorrere alla formazione di un archivio storico non slo da non disperdersi ma di una enorme rilevanza.
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