Adm rilevava mancanza di concessioni richieste dal quadro regolatorio nazionale, società tentano di ribaltare la sentenza per vizio di forma ma il Cds conferma.
Hanno promosso davanti al Consiglio di Stato una richiesta di revocazione di una precedente sentenza del 2024, la Magellan Robotech Limited (già Stanley International Betting Limited) e Stanleybet Malta Limited, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e altri soggetti, sostenendo la sussistenza di un ‘errore di fatto’ ai sensi del codice di procedura civile. Il Cds, tuttavia, ha stabilito che il ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto l’errore lamentato (relativo alla presunta “speciale legittimazione” di Stanley ad operare in Italia) costituiva un errore di giudizio o di diritto, non un errore di fatto che potesse giustificare la revocazione.
Il contenzioso era basato su atti e provvedimenti di regolarizzazione fiscale adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta del gioco in Italia, in particolare in relazione alla legittimazione delle società in questione di operare tramite i suoi Centri trasmissione dati, e la possibilità di essere equiparato ai concessionari regolarmente in possesso dei pertinenti titoli abilitativi.
Le società ricorrenti sostenevano che la legittimazione di Stanley ad operare in Italia tramite i Ctd (Centri trasmissione dati) era stata definitivamente riconosciuta da ben quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Ad ogno modo, il Consiglio di Stato, nella sentenza impugnata, aveva interpretato diversamente tali precedenti, ritenendo che la giurisprudenza eurounitaria si fosse limitata a riconoscere la non punibilità sul piano penale del modus operandi di Stanley (nel contesto di circostanze risalenti e non attuali). La corte negava che tali sentenze fossero mai arrivate a riconoscere la perfetta compatibilità dello stesso modus operandi con il vigente sistema regolatorio.
La prospettiva del quadro regolatorio nazionale era che Stanley, pur potendo essere stato discriminato per effetto di una illegittima restrizione della concorrenza da parte dello Stato italiano tra il 1999 e il 2012, aveva avuto la possibilità di regolarizzare la propria posizione (nelle more delle gare per l’assegnazione delle future concessioni). Stanleybet, tuttavia, si riteneva appartenente a una “speciale” categoria di operatori (un tertium genus) e sosteneva di essere stata già legittimata ad operare in Italia indipendentemente dall’adesione alla procedura di regolarizzazione dell’Adm.
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