Approfondimento sul d.lgs. 231/01, a cura di Marco Caroppo (consulente Astro).
Prosegue la pubblicazione degli articoli firmati Marco Caroppo per As.tro-Confindustria Sit, come consulente esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001. La sua una analisi su un caso pratico, simulato, che coinvolge la società Omega Dollar S.r.l. (il nome è inventato), attiva nella gestione di sale scommesse e slot machine in tutta Italia e dotata di una struttura articolata in cui risultano, tra i dipendenti, addetti alla vigilanza, manutentori e operatori di sala.
L’azienda non ha adottato un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001. Il fatto: un manutentore incaricato dal datore di lavoro deve effettuare alcune riparazioni a una insegna luminosa ancorata al soffitto di una delle sale. L’intervento viene effettuato senza che il manutentore utilizzi dispositivi di protezione individuale (Dpi) adeguati e senza aver utilizzato la piattaforma di sollevamento prevista per tali interventi ma servendosi di una scala reperita in un magazzino. Durante l’intervento il manutentore cade dalla scala e riporta un trauma cranico e fratture multiple.
Il reato presupposto rilevante ai sensi del g.Lgs. 231/01: a seguito delle indagini l’Autorità Giudiziaria contesta il reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25-septies d.lgs. 231/2001).
Ipotesi di responsabilità dell’ente: l’Autorità Giudiziaria contesta altresì alla Omega Dollar anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01, sostenendo che il reato è stato commesso da soggetti apicali (datore di lavoro), la società non ha adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i rischi di infortunio sul lavoro e ha tratto un vantaggio dalla condotta illecita.
In particolare, relativamente al vantaggio conseguito dall’azienda, esso viene individuato come segue: mancato acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che ha determinato un risparmio immediato di spesa; mancata formazione obbligatoria dei lavoratori che ha determinato una riduzione di costi; mancata manutenzione di attrezzature insicure e obsolete che ha determinato un risparmio sui costi di gestione aziendale.
Le conseguenze processuali: al successivo processo alla Omega Dollar viene irrogata una sanzione pecuniaria (proporzionata alla gravità delle lesioni) e la sanzione interdittiva della sospensione dell’attività.
Le conseguenze reputazionali e contrattuali: a seguito della condanna la reputazione dell’azienda risulta gravemente compromessa, con un calo di clienti e la perdita di partnership commerciali.
Infatti, la Omega Dollar ha in essere contratti con controparti del settore in cui sono previste clausole ai sensi del d.lgs. 231/01 in forza delle quali la medesima si era impegnata, nello svolgimento delle proprie attività, ad uniformare le proprie condotte al rispetto del modello organizzativo delle controparti. Tali clausole prevedevano che il mancato rispetto delle medesime comportasse la risoluzione del contratto e, pertanto, Omega Dollar, a seguito di condanna, si vede interrotti i rapporti contrattuali in essere.
Conclusioni e possibili rimedi: se Omega Dollar avesse adottato un Modello Organizzativo con procedure idonee alla prevenzione dei reati contestati ed avesse istituito un Organismo di Vigilanza, avrebbe potuto dimostrare di aver attuato le misure per prevenire il reato contestato ed andare così esente da responsabilità.
Nel caso specifico avrebbe potuto dimostrare che il modello organizzativo adottato conteneva specifiche procedure di sicurezza (quali, ad esempio, l’obbligo di acquisto di Dpi adeguati, lo svolgimento di formazione ai dipendenti, la revisione e l’aggiornamento del Dvr, ecc.) e che la condotta del lavoratore era stata abnorme ed in spregio alle procedure alle quali si sarebbe dovuto attenere nell’esecuzione della manutenzione.
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