‘Distanziometro’, stop del Comune a nuovi apparecchi con vincita in denaro per centro sportivo a meno di 500 m: caso al Consiglio Stato, misurazione da rifare.
È sui criteri di misurazione della distanza da luoghi sensibili che si gioca l’esito del contenzioso aperto tra il titolare di una tabaccheria e il Comune di Fiorano Modenese.
È stato proprio l’ente nel 2019 a notificare all’uomo l’impossibilità di installare nuovi apparecchi da gioco con vincita in denaro e il divieto di rinnovo alla scadenza dei contratti in essere.
La vicenda è finita prima al Tar che, ritenendo corrette le verifiche effettuate dalle autorità competenti, ha respinto il ricorso dell’esercente, poi al Consiglio di Stato al quale lo stesso tabaccaio si è appellato. La magistratura in questo caso ha trattenuto la decisione e disposto una nuova istruttoria. Molto banalmente, ha chiesto cioè di ripetere la misurazione della distanza dal punto vendita al centro sportivo Ciro Menotti.
La legge regionale dell’Emilia romagna (alla quale il Comune di Fiorano Modenese si è conformato nel 2018 con la mappatura dei luoghi sensibili) prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale, rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile”.
Nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive – è specificato nel testo della normativa – l’ingresso da considerare è la porta di accesso all’edificio e non l’ingresso alle pertinenze; il calcolo va effettuato dalle mezzerie degli ingressi principali: per tale motivo la mappatura consiste in appositi elaborati planimetrici ed in una declaratoria che indica il numero civico dell’ingresso principale dei luoghi sensibili individuati”.
Ma non è tutto. Si specifica anche dove e come dovrebbero camminare i pedoni: sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali; utilizzando esclusivamente attraversamenti pedonali e così via.
Al primo diniego ricevuto dall’ente, il titolare della tabaccheria replicò, con allegata una relazione tecnica di parte, che la distanza invece risultava regolare: “la misurazione è proseguita fino al centro sportivo, in corrispondenza dell’ingresso del bar dei campi da tennis la distanza rilevata è di mt 521,00 (diconsi metri cinquecentoventuno) mentre prendendo in considerazione l’ingresso al campo di calcio la distanza dalla tabaccheria è esattamente mt 611,00 (diconsi seicentoundici metri)”.
Si è arrivati quindi al 2020 quando in controreplica il Comune ha confermato il divieto alle vlt. “Caratteristica del centro sportivo Ciro Menotti – rilevava il municipio – è quella di non avere un edificio principale che identifichi l’impianto con le eventuali pertinenze ma di essere esso stesso, nella sua totalità, un luogo sensibile” Ad ogni modo, secondo le interpretazioni dell’ente, la distanza tra l’ingresso della Tabaccheria in questione e il punto di accesso al centro sportivo Menotti è pari 401 mt.
Ora, laddove il Tar ha ritenuto legittima quella misurazione, il Consiglio di Stato ha nominato un verificatore. Questo entro 60 giorni dovrà avvisare dell’inizio delle operazioni le parti, le quali fino a quel momento potranno nominare un tecnico di parte per assistervi, e procedere in contraddittorio con le stesse, redigendo verbale; il verificatore dovrà poi depositare una bozza di relazione sulla quale, nei dieci giorni successivi, le parti potranno formulare osservazioni; decorsi ulteriori dieci giorni dalla scadenza di questo termine, il verificatore dovrà depositare la relazione finale.
Il tabaccaio, è proprio il caso di dirlo, non molla di un centimetro.