Titolari chiedono di annullare il provvedimento di chiusura del bar sospendendo subito efficacia: Tar dispone approfondimento ma conferma per ora la chiusura.
Divieto di prosecuzione dell’attività inerente allo spazio per il gioco lecito con apparecchi con vincita in denaro, un bar di Grosseto dove erano installate macchine per l’intrattenimento.
A eseguire la misura lo scorso luglio, il personale di polizia municipale; tant’è che la disposizione è motivata con una norma del regolamento comunale relativa al cosiddetto distanziometro: l’esercizio, nel caso specifico, era ubicato troppo vicino alla Parrocchia di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.
Sorge spontaneo chiedersi se all’acquisizione delle licenze per il gioco lecito, non fosse già presente il luogo di culto considerato ‘sensibile’. Quel che è noto è che l’introduzione delle limitazioni alle sale da gioco risale al 2018; il procedimento che ha portato al divieto di prosecuzione dell’attività nel luglio 2025 fa riferimento a una richiesta di verifica del rispetto delle distanze minime che risale almeno al 2022.
Dunque, la questione non riguarda tanto l’esistenza fisica del luogo sensibile al momento della prima licenza (non indicata nell’ordinanza dei giudici), quanto piuttosto la non conformità dell’attività con le distanze minime previste dal Regolamento del 2018, la cui applicazione è stata verificata e confermata dall’Amministrazione nel 2025.
L’ordinanza del Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione cautelare proposta dalla parte ricorrente ma ha anche riconosciuto che le questioni giuridiche e fattuali emerse nel caso “abbisognano dell’approfondimento, che è proprio della fase di merito”. Seguirà dunque trattazione approfondita della legittimità della chiusura che lo stesso Tar ha ritenuto di mantenere per “l’elevata rilevanza dell’interesse pubblico al contenimento della diffusione del gioco d’azzardo e alla prevenzione della ludopatia”.