Utilizzo illecito di Pos in sala slot: licenza revocata, il Tribunale conferma

Tar del Veneto respinge il ricorso di una società titolare di sala vlt nel Padovano, contro la revoca della licenza emessa dalla Questura: accertato uso illecito di Pos

 

“Violazione della normativa regionale e grave abuso della licenza derivante dall’utilizzo del Pos per erogare contanti ai giocatori, suggerendo condotte riconducibili a sospetti di riciclaggio”. Sono questi i motivi alla base della revoca di licenza emessa dalla Questura ai danni di una società titolare di sala Vlt, confermati dal Tar del Veneto che ha respinto il ricorso dei titolari.

In particolare è stata riscontrata la violazione della Legge Regionale Veneto n. 38/2019, rubricata “Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso”. Tale legge è stat introdotta con la finalità di promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d’azzardo e delle problematiche correlate.

Più nello specifico l’articolo 13, comma 1, di questa legge stabilisce che “È vietata l’installazione, nei punti gioco, di terminali multifunzione che consentono l’accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l’utilizzo del gioco stesso“.

Il Questore, sulla base delle indagini svolte dalla Gdf ha accertato che il titolare della licenza aveva proprio installato un terminale Pos a mezzo del quale “consentiva il prelievo dì denaro contante ai giocatori” della sala Vlt. L’accusa si concentrava sull'”utilizzo illecito del Pos per favorire i prelievi di contanti ai giocatori della sala VLT”, e non sulla mera installazione del terminale per pagamenti leciti (come per bevande e alimenti).

La società ricorrente, tuttavia, aveva contestato la validità di tale articolo, invocando una sentenza del Tar Veneto che aveva ritenuto l’Art. 13 tacitamente abrogato da sopravvenute norme statali che impongono l’obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite Pos (Art. 15, commi 4 e 4 bis, del d.l. n. 179/2012). Il Tar, pur dando atto di tale orientamento, ha respinto i motivi di ricorso relativi all’abrogazione perché la revoca si basava anche su un’ulteriore contestazione riguardante l’anormale flusso di denaro riconducibile a sospette condotte di riciclaggio.