Cassazione, niente Preu nei giorni di chiusura attività: esercente fa valere le sue ragioni

Palazzaccio rigetta il ricorso Adm contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia: motivo del contendere il Prelievo erariale unico

“L’uso del metodo induttivo per calcolare il PREU, pur partendo da un importo forfettario, non costituisce una presunzione assoluta e non esclude la prova contraria del contribuente”. Questo il principio di base con il quale la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha rigettato il ricorso Adm, sposando la tesi sostenuta da un esercente del Barese.

Già la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, aveva respinto il recupero del Prelievo Erariale Unico (PREU) per i giorni di chiusura dell’attività del contribuente, ritenendo che il metodo induttivo forfettario non potesse applicarsi in assenza di raccolta di somme. Sulla stessa lunghezza d’onda, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Adm, confermando l’esclusione dal calcolo dei giorni di chiusura dell’attività dotata di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro.

Ad aprire il contenzioso, era stato proprio il soggetto proprietario dell’esercizio commerciale in cui è avvenuta la raccolta di somme giocate giornalmente mediante apparecchi e congegni. La controversia verteva appunto sulla determinazione della base imponibile, calcolata utilizzando un importo forfettario giornaliero (fissato a  560 euro) nel caso in cui i dati non fossero memorizzati o leggibili. Il titolare dell’attività commerciale si opponeva a un avviso di accertamento con cui era stato recuperato il PREU, oltre a interessi e sanzioni.
Il ricorso del contribunente era già stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari nel lontano 2019, poi la controversia è passata per tutti i gradi di giudizio sino al Palazzaccio, dando sempre ragione al contribuente.