Dalla frode sportiva alle scommesse abusive, rischio e scudo per le aziende del gioco

A cura dell’avvocato Marco Caroppo il focus sul D.Lgs 231/2001, il consulente As.Tro mette in luce le insidie della normativa per le aziende del gioco e il modo per evitare sanzioni che possono superare il milione di euro

È sul D.Lgs. 231/2001 che si concentra l’avvocato Marco Caroppo, consulente As.Tro; quello che contiene la normativa italiana che ha introdotto, per la prima volta nel sistema giuridico del Paese, la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, enti pubblici economici) per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

“Tale normativa – spiega Caroppo – ha colmato un vuoto nel nostro ordinamento in quanto, precedentemente alla sua introduzione, solo le persone fisiche potevano rispondere dei reati, mentre le società e gli enti andavano esenti da responsabilità penale anche quando traevano vantaggio dalle condotte illecite”. Il catalogo dei reati include anche alcune ipotesi che impattano nell’area del gioco pubblico. Per quanto attiene, nello specifico, tale ambito, la Legge n. 39 del 3 maggio 2019, ha introdotto l’articolo 25-quaterdecies nel D.Lgs. 231/01, includendo le seguenti fattispecie: frode in competizioni sportive (richiamo alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1); esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa (comprese le forme a distanza) e giochi d’azzardo esercitati tramite apparecchi vietati (legge n. 401/1989, art. 4).

Pertanto, le società che operano in questo ambito – sale da gioco, società concessionarie, piattaforme online – possono incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 qualora i loro dirigenti o dipendenti (e più in generale stakeholders) commettano i reati sopra indicati o reati ad essi tipicamente collegati quali, ad esempio, la truffa, il riciclaggio o l’autoriciclaggio, qualora i medesimi siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società. In tali casi, l’azienda rischia ingenti sanzioni pecuniarie che si attestano da un minimo di Euro 77.400,00 ad un massimo di Euro 1.239.200,00. Oltre a tali sanzioni possono essere applicate anche misure interdittive che possono comportare la sospensione dell’attività o la revoca delle concessioni. Quello che Caroppo mette in evidenza però è una sorta di scudo possibile.

“La medesima normativa – spiega il legale – prevede la possibilità per le società di andare esente da responsabilità ex art. 6 d.lgs. 231/2001 qualora dimostrino di aver adottato al proprio interno, preventivamente, un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ed abbiano istituito un Organismo di Vigilanza con compiti di controllo e poteri di indagine interna. In particolare, il modello organizzativo prevede la mappatura delle aree di rischio-reato all’interno della società e l’introduzione di procedure e controlli che riducono la probabilità che i reati vengano commessi (es.: separazione dei ruoli decisionali, controlli sulle concessioni, gestione trasparente delle transazioni, controlli sull’identità dei giocatori, ecc.). In conclusione, applicato alle fattispecie collegate al gioco d’azzardo, il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 diventa un presidio essenziale e necessario per le aziende che operano nel settore, non solo come misura di legalità e protezione del patrimonio societario ma anche come strumento strategico per tutelare la reputazione aziendale e rafforzare i rapporti con Autorità e stakeholder”.

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